L’imputato e il pubblico ministero possono interrogare al giudice l’applicazione, nella genere e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva ovvero intorno a una pena pecuniaria, diminuita pure a un terzo, ossia tra una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera https://bookmarkcolumn.com/story18265321/di-diffamazione-il-reato-e-la-pena-di-cui-all-art-595-cp